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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.05. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2013  [ apri ]
10.05.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
  10-bis. Sono consentite ai partiti politici raccolte di fondi attraverso numerazioni pubbliche brevi, svolte con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, anche con riguardo al regime IVA, previste per le raccolte di fondi a favore di organizzazioni no profit ai sensi della legge 28 febbraio 2005, n. 21. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adegua, ove necessario, la regolamentazione vigente.
  2. La contribuzione a favore dei partiti politici per attività di tesseramento via internet ed accesso a contenuti digitali dedicati per simpatizzanti e aderenti, svolta, in conformità con la normativa vigente in materia di servizi di pagamento, attraverso transazioni con addebito diretto sul credito telefonico, ovvero sul conto telefonico in caso di servizio postpagato, è soggetta al medesimo regime IVA previsto per le raccolte di fondi di cui al comma 1. La relativa copertura finanziaria è assicurata dalle previsioni di cui al comma 3.
  3. Fermo restando il diritto di conservare il proprio numero ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, indipendentemente dall'impresa fornitrice operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, il processo di portabilità del numero deve essere portato a termine in base alle previsioni regolamentari vigenti qualora l'abbonato risulti in regola con i pagamenti e non abbia presentato formale contestazione all'operatore. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adegua la normativa in materia di portabilità del numero, prevedendo la facoltà per l'operatore di sospendere il processo di portabilità sino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'utente, assicurando, anche attraverso procedure transitorie, l'operatività immediata della previsione, ferme restando le garanzie a tutela dei clienti finali ed a presidio del buon funzionamento del mercato e della concorrenza.