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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2013  [ apri ]
10.04.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per il finanziamento dell'attività politica, a fronte di ogni euro ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o giuridiche, ai partiti e ai movimenti politici di cui all'articolo 4 è assegnato un contributo annuo pari a 0,50 euro. Il contributo di cui al presente comma spetta nei casi in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 4, non siano interamente erogate e comunque per un importo non superiore al 25 per cento degli stanziamenti ivi previsti.