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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
9.9.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A decorrere dall'anno 2014 ai fini dell'imposta sui reddito delle società di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 26 per cento dell'onere delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e movimenti politici di cui al comma 1, per importi non superiori al 10 per cento del fatturato e compresi tra 50 e 100.000 euro limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: Le detrazioni aggiungere le seguenti: e i crediti d'imposta e sostituire la parola: consentite con la seguente: consentiti.