Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. I partiti politici, come definiti all'articolo 2 della presente legge, non possono ricevere finanziamenti da sindacati, enti religiosi, enti o società di nazionalità straniera, da persone fisiche e società che hanno fornito, nell'anno precedente all'erogazione, beni o servizi alla pubblica amministrazione.