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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.30. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
9.30.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I partiti politici, come definiti all'articolo 2 della presente legge, non possono ricevere finanziamenti da sindacati, enti religiosi, enti o società di nazionalità straniera, da persone fisiche e società che hanno fornito, nell'anno precedente all'erogazione, beni o servizi alla pubblica amministrazione.