stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
9.3.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. È autorizzata la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. Tale attività è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazioni elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Agcom. La raccolta di fondi, di cui alla presente legge, costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere le seguenti: ovvero tramite sms o altre applicazioni da telefoni mobili o tramite le utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia.