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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.26. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
9.26.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.