stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.16. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
9.16.

  Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: fra 50 e 5.000 euro annui con le seguenti: fra 1 e 10.000 euro annui;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: fra 5.001 e 20.000 euro annui con le seguenti: fra 10.001 e 30.000 euro annui.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis.
  6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.