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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Limiti alle erogazioni liberali ai partiti, divieti e sanzioni).

  1. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica è pari all'importo di 100.000 euro annui. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito può ricevere da ogni persona giuridica o ente erogante è pari all'importo di 200.000 euro annui.
  2. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro, né qualsiasi altra forma di finanziamento, dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali, né qualsiasi altra forma di finanziamento, da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.
  3. Ai partiti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del seguente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.98. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle sanzioni pecuniarie di cui al presente comma.