Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, i partiti politici presentano, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'accesso ai benefici ovvero entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle consultazioni elettorali per i partiti che maturino i requisiti per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 a seguito delle consultazioni medesime, apposita richiesta alla Commissione. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o l'accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato.