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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
8.10.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, i partiti politici presentano, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'accesso ai benefici ovvero entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle consultazioni elettorali per i partiti che maturino i requisiti per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 a seguito delle consultazioni medesime, apposita richiesta alla Commissione. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o l'accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato.