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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
7.8.

  Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza non venga sanata fino a: registro di cui all'articolo 4 con le seguenti: nonché di inottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 5 della presente legge, qualora l'inottemperanza contestata non venga sanata entro il 31 marzo successivo, la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti, istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni e della quota percepita a titolo di contribuzione indiretta di cui il partito medesimo abbia usufruito nell'anno precedente alla contestazione; qualora nell'anno precedente alla contestazione il partito non fosse ancora iscritto al registro di cui all'articolo 4, la Commissione dispone la sua immediata cancellazione dal registro e ordina che quanto sino a quel momento ricevuto a titolo di erogazioni liberali confluisca nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge».