stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.7. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
7.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).

  1. I partiti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono i rimborsi per le spese elettorali e i contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per i tre esercizi successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 luglio 2012, n.96 come modificati dal presente articolo.
  2. Il comma 5, articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96 è sostituito dal seguente:
  «5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo dei rendiconti di esercizio e dei relativi allegati con metodo analitico, verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, anche chiedendo di produrre ulteriore documentazione giustificativa. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a fornire documentazione esplicativa, entro e non oltre il 31 marzo seguente, in merito ad eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.»

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, i controlli di regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1997, n. 2 e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione come disposto dai commi 4, 5, come modificato dal comma 2 del presente articolo, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, la Commissione dispone per il periodo d'imposta in corso allagata di contestazione la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e il divieto reiscrizione nello stesso registro per i cinque esercizi successivi.
  5. Nei casi di cui al comma 4, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

  Conseguentemente all'articolo 14 comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: «9, commi da 8 a 21, e 10»;
   b) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
    g) gli articoli 9, commi da 8 a 21 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono soppressi a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.