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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.5. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
7.5.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.

7.5.

  Al comma 2, sostituire le parole: la Commissione dispone, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, con le seguenti: la Commissione dispone l'immediata cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per il periodo di imposta in corso al momento della contestazione e la quota di contribuzione indiretta ad esso spettante confluisce nel fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge».