Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Parità di accesso alle cariche elettive).
1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, i candidati sono disposti secondo un ordine alternato di genere.
2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:
a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.