stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Partecipazione delle donne alla vita politica)
.

  1. I benefìci economici derivanti dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 sono ridotti del 50 per cento al partito politico che ha presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.