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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici).

  1. Il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della legge 10 novembre 1993, n.515, e successive modificazioni, nonché la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, prevista dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono accorpati in unico organismo denominato Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.
  2. L'Autorità è indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per ulteriori quattro anni.
  3. I membri dell'Autorità di cui al comma 2 sono individuati e nominati secondo le seguenti modalità:
   a) tre magistrati della Corte dei conti nominati dal Presidente della Corte dei conti;
   b) un magistrato del Consiglio di Stato nominato dal Presidente del Consiglio di Stato;
   c) un consigliere dell'amministrazione del Senato della Repubblica, nominato dal Presidente del Senato della Repubblica;
   d) un consigliere dell'amministrazione della Camera dei deputati, nominato dal Presidente della Camera dei deputati;
   e) un professore ordinario di materie giuridiche e un professore ordinario di scienza della politica nominati dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro;
   f) due esponenti del settore dell'associazionismo civico nominati dal Presidente del Forum del terzo settore.

  4. L'Autorità provvede a:
   a) accertare periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna ed è autorizzata, a tale fine, ad acquisire verbali, documenti e ogni altro atto ritenuto utile;
   b) verificare la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai partiti e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.

Art. 5-ter.
(Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici).

  1. I partiti e movimenti politici redigono annualmente il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini, al fine di consentire anche la comparazione tra bilanci di partiti e movimenti politici diversi.
  2. Nella redazione dei bilanci, i partiti e movimenti politici devono rendere pubblica e motivare qualsiasi transazione finanziaria con ragionevole accuratezza e riportare anche i singoli dati disaggregati.
  3. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, nonché delle società partecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate ai singoli partiti e movimenti politici.