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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
3.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Statuto).

  1. I partiti e movimenti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefìci previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
  2. Lo statuto si conforma ai princìpi fondamentali di democrazia e indica:
   a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi che sono conferiti a tempo determinato;
   b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito o movimento politico e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
   c) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;
   d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito o movimento politico, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e per la sua consultazione, che deve essere sempre possibile da parte di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   e) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto, con la possibilità per una quota minima di iscritti di richiedere il voto segreto su qualsiasi oggetto;
   f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, in modo da assicurare il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
   g) le modalità per assicurare negli organi collegiali e nelle candidature la presenza paritaria di donne e di uomini;
   h) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze nelle candidature e negli organi collegiali secondo il criterio proporzionale e l'attribuzione a loro esponenti delle cariche di vertice degli organi di garanzia;
   i) le modalità di selezione, anche attraverso elezioni primarie, delle candidature per l'elezione delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e comunali, dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni;
   l) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito o movimento politico;
   m) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali;
   n) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali;
   o) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del movimento o partito;
   p) un codice etico che reca i princìpi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi e stabilisce il principio del ricambio nei ruoli, il limite al numero di mandati elettorali, il divieto di cumulo di incarichi e la disciplina dell'eleggibilità e delle incompatibilità;
   q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito o movimento politico a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
   r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
   t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 6 della presente legge.

  3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.
  4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti e movimenti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.