Dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:
«4-bis. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
4-ter. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 4-bis ne comporta la cancellazione nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge».