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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
3.18.

  Dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:
  «4-bis. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
  4-ter. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 4-bis ne comporta la cancellazione nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge».