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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
3.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  L'articolo 5 della legge 96 del 2012 è sostituito dal seguente: «Art. 5. – (Obbligo di iscrizione nell'elenco nazionale delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, anche ai fini dei rimborsi previsti dalla presente legge, sono tenuti all'iscrizione in un elenco nazionale, appositamente istituito presso la Camera dei deputati. L'iscrizione si perfeziona con il deposito presso la Camera dei deputati dello statuto, nonché di ogni eventuale successiva modifica, che deve prevedere:
   a) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni;
   b) la presenza di organismi decisionali plurali, che decidono sulla base del principio democratico, garantendo che gli organi statutari prevedano la presenza di uomini e donne della misura del 50 per cento;
   c) la presenza di organismi di garanzia;
   d) la presenza di organismi di controllo contabile, retti da soggetti iscritti all'ordine dei revisori contabili;
   e) l'attestazione dell'avvenuto deposito dello statuto della lista, del partito o del movimento politico presso un notaio.

  2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente alla Camera dei deputati, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di cui al comma 1.
  3. Ai fini del presente articolo, nel caso la lista risulti dall'unione di diverse liste, partiti o movimenti politici, i requisiti di cui al comma 1 si applicano alle singole componenti».