Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Limiti di spesa per le campagne elettorali e per l'attività politica ordinaria).
1. Fermo restando il limite massimo all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico annualmente erogabile, di cui all'articolo 10-ter, il limite di spesa per le elezioni al Parlamento italiano, per quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per quelle regionali è pari a 1 euro moltiplicato per il numero di persone aventi diritto di voto nei rispettivi collegi elettorali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e del consiglio regionale, nei quali sono state presentate le liste di candidati.
2. Il limite massimo di spesa per i singoli candidati alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e al consiglio regionale è pari a 25.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale; per i singoli candidati al consiglio provinciale e al consiglio comunale il limite massimo di spesa è di 15.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale.
3. Per le elezioni comunali e provinciali si applicano i limiti di spesa previsti per i partiti e movimenti politici e per i singoli candidati dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96.