Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Disposizioni atte a promuovere l'attività politica sull'intero territorio nazionale).
1. Al fine di promuovere l'attività politica dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti locali possono adottare con proprie deliberazioni atti di indirizzo finalizzati a semplificare le procedure di utilizzo dei luoghi pubblici e delle sale e/o dei locali di proprietà dell'amministrazione comunale per finalità proprie dei partiti prevedendone anche la concessione a titolo gratuito.