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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1154

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2013  [ apri ]
11.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Disposizioni atte a promuovere l'attività politica sull'intero territorio nazionale).

  1. Al fine di promuovere l'attività politica dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti locali possono adottare con proprie deliberazioni atti di indirizzo finalizzati a semplificare le procedure di utilizzo dei luoghi pubblici e delle sale e/o dei locali di proprietà dell'amministrazione comunale per finalità proprie dei partiti prevedendone anche la concessione a titolo gratuito.