Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per il finanziamento dell'attività politica, a fronte di ogni euro ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o giuridiche, ai partiti e ai movimenti politici di cui all'articolo 4 è assegnato un contributo annuo pari a 0,50 euro. Il contributo di cui al presente comma spetta nei casi in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 4, non siano interamente erogate e comunque per un importo non superiore al 25 per cento degli stanziamenti ivi previsti.