Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 2012 n. 96 sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge disciplina le modalità di accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e a benefici di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità.
Conseguentemente:
a) all'articolo 8, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «alla ripartizione» fino a: «10 e»;
b) sopprimere l'articolo 10;
c) all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.