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Legislatura XVII

Proposta emendativa Ta.7.6. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2013  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Controllo dei rendiconti dei partiti). – 1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati sono effettuati dalla Commissione istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012.
  2. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
    «1-bis. Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato»;
   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».

  3. La Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni private e delle contribuzioni pubbliche a qualsiasi titolo ricevute dal partito medesimo nell'anno di esercizio a cui la contestazione si riferisce, nei seguenti casi:
   a) mancata presentazione del rendiconto e dei relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge n. 2 del 1997;
   b) mancata presentazione del verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno;
   c) mancata certificazione esterna del bilancio;
   d) inottemperanza agli obblighi contabili di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge n. 2 del 1997, accertata in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva.

  4. Se la Commissione, in sede di controllo, riscontra omissioni o difformità del rendiconto rispetto alle scritture e agli altri documenti contabili, accertate in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva, essa applica al partito una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica e i tesorieri del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei 5 anni successivi.
  5. Se la Commissione, in sede di controllo, riscontra omissioni nella relazione di gestione e nella nota integrativa, accertate in sede amministrativa o nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva, essa applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica e i tesorieri del partito perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei 5 anni successivi.
  6. Ai partiti e ai movimenti politici che abbiano presentato, nel complesso dei candidati ad essi riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento, un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un ventesimo dell'importo complessivamente ricevuto dal partito a titolo di donazioni private e di contribuzione pubblica.

Testo alternativo del relatore di minoranza