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Legislatura XVII

Proposta emendativa Ta.5.4. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2013  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – (Norme per la trasparenza e la semplificazione). – 1. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 15 luglio di ogni anno, nonché in una apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifiche effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 96 del 2012, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione o del revisore, ove presente, e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
  2. In caso di inottemperanza al suddetto obbligo di pubblicità, la Commissione applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni ricevute nell'anno di esercizio a cui si riferisce l'inottemperanza.
  3. I medesimi obblighi di pubblicità e le medesime sanzioni previste per i casi di inottemperanza sono imposti alle articolazioni territoriali dei partiti.
  4. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».

Testo alternativo del relatore di minoranza