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Legislatura XVII

Proposta emendativa Ta.16.27. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 16. – (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di agevolazioni in favore dei partiti). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo, redatto ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400, con le modificazioni necessarie al coordinamento normativo, nel quale devono essere riunite e coordinate le disposizioni della presente legge, nonché le altre disposizioni legislative in materia di:
   a) agevolazioni in favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
   b) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

  2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, è trasmesso alle Camere, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro trenta giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

Testo alternativo del relatore di minoranza