Sostituirlo con il seguente:
Art. 14. – (Abrogazioni e norme transitorie). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 4, 5, 6 e 10 e l'allegato della legge 2 maggio 1974, n. 195;
b) gli articoli 9, 9-bis, 16, ad eccezione del comma 5, e 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
c) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
d) la legge 3 giugno 1999, n. 157;
e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, commi da 8 a 18 e comma 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. Le erogazioni a titolo di cofinanziamento e le rate dei rimborsi per le spese elettorali da erogare dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se relative a consultazioni elettorali precedenti, non sono corrisposte.