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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.054. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
9.054.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.  195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.