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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.020. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
7.020.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Limiti di spesa per le campagne elettorali e per l'attività politica ordinaria). 1. Fermo restando il limite massimo all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico annualmente erogabile, il limite di spesa per le elezioni al Parlamento italiano, per quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per quelle regionali è pari a 1 euro moltiplicato per il numero di persone aventi diritto di voto nei rispettivi collegi elettorali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e del consiglio regionale, nei quali sono state presentate le liste di candidati.
  2. Il limite massimo di spesa per i singoli candidati alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e al consiglio regionale è pari a 25.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale; per i singoli candidati al consiglio provinciale e al consiglio comunale il limite massimo di spesa è di 15.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale.
  3. Per le elezioni comunali e provinciali si applicano i limiti di spesa previsti per i partiti e movimenti politici e per i singoli candidati dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n.  96.