stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.400. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2013  [ apri ]
6.400.(testo modificato nel corso di seduta)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto nell'anno precedente proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012.

6.400.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le medesime disposizioni si applicano alle articolazioni territoriali dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, le quali abbiano ricevuto un importo annuale pari almeno a 20.000 euro a titolo di contribuzione pubblica e donazioni private; le suddette articolazioni possono avvalersi facoltativamente di una società di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. Quest'ultimo soggiace alle prescrizioni contenute nell'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, relative alle società di revisione.