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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.451. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2013  [ apri ]
5.451.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Alle fondazioni e alle associazioni, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito a partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne o a parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.

5.451.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Alle fondazioni e alle associazioni i cui organi direttivi siano determinati in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o cofinanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito a partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne o a parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri bilanci di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.