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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.14. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2013  [ apri ]
5.14.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Entro il 10 luglio di ogni anno, nei siti internet dei partiti e movimenti politici, dopo il controllo di cui all'articolo 7, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio, nonché i verbali, le delibere e ogni altro documento utile a dimostrare la democraticità delle procedure, delle decisioni e delle nomine messe in atto dai partiti e movimenti politici. Nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.
  2-bis. La documentazione di cui al comma 2 deve altresì essere trasmessa periodicamente all'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici entro il 30 giugno di ogni anno.