Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.
1. L'articolo 12 della legge n. 96 del 2012, è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni di cui alla legge n. 441 del 1982 si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici, o funzioni analoghe, che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei Deputati.
2. Qualora i soggetti di cui al comma precedente non ricoprano le cariche di cui all'articolo 1 della legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982, sono depositate all'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica, per tutta la durata della legislatura cui il partito o il movimento ha ottenuto eletti.