stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.0600. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
10.0600.
approvato

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – 1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un'apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono altresì escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le spese per i servizi postali connesse ad iniziative di raccolta di fondi e sostenute al di fuori del periodo della campagna elettorale.

La Commissione