Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Uso di locali e occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività politiche). – 1. All'articolo 8, comma 1, della legge n. 96 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «possono mettere» è aggiunta la seguente: «occasionalmente»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».