Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:
Art. 10-bis.
(Forme di finanziamento pubblico).
1. Il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici è erogato, a solo titolo di cofinanziamento, ai partiti o movimenti politici che rispondano alle forme e ai requisiti previsti dalla presente legge e secondo le forme previste dall'articolo 10-ter.
2. Il finanziamento pubblico è erogato in forma pecuniaria:
a) per la parziale copertura delle spese per attività politica ordinaria ed elettorale, effettivamente sostenute e documentate;
b) con vincolo di destinazione per attività di formazione politica che i partiti e movimenti politici realizzano per i cittadini e per attività di formazione degli amministratori;
c) con vincolo di destinazione alle articolazioni periferiche e tematiche dei partiti e movimenti politici;
d) per sostenere le attività dei gruppi parlamentari, purché l'attività extra-istituzionale dei partiti e movimenti politici resti distinta da quella politica ordinaria.
3. Il finanziamento pubblico è erogato anche sotto forma di servizi.
Art. 10-ter.
(Cofinanziamento e limiti del finanziamento pubblico).
1. L'ammontare complessivo del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici nelle forme di cui all'articolo 10-bis, comprensivo anche dell'ammontare della contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, non può superare i 60 milioni di euro annui e può essere aggiornato annualmente nell'ambito della legge di stabilità sulla base dell'andamento dell'inflazione.
2. L'ammontare di cui al comma 1 è distribuito tra i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro, ferme restando le preferenze espresse dai contribuenti con la destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 10.
3. L'importo stabilito al comma 1 non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate che un partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da fonti private.