Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. – (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e limiti alle erogazioni liberali ai partiti politici, divieti e sanzioni). 1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli importi fino a 5.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».
2. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica o giuridica è pari all'importo di 5.000 euro annui.
3. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla società stessa o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere donazioni, né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di società aggiudicatarie di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche o che operino in regime di concessione pubblica.
4. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
5. Fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla normativa vigente in materia di false comunicazioni sociali e di finanziamento illecito, ai partiti politici che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti politici che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del seguente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito politico al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi.
6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 5 sono versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 98. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di trasferimento dei predetti importi al predetto fondo.