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Legislatura XVII

Proposta emendativa Ta.9.23. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 9. – (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e limiti alle erogazioni liberali ai partiti politici, divieti e sanzioni). 1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli importi fino a 5.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».

  2. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica o giuridica è pari all'importo di 5.000 euro annui.
  3. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla società stessa o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere donazioni, né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di società aggiudicatarie di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche o che operino in regime di concessione pubblica.
  4. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
  5. Fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla normativa vigente in materia di false comunicazioni sociali e di finanziamento illecito, ai partiti politici che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti politici che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del seguente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito politico al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi.
  6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 5 sono versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 98. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di trasferimento dei predetti importi al predetto fondo.

Testo alternativo del relatore di minoranza