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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.455. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
9.455.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015 le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente, neanche attraverso la sottoscrizione di quote associative, in favore di un singolo partito politico, somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100 mila euro ovvero al 10 per cento del totale dei proventi del partito medesimo quale risultante dal rendiconto di esercizio dell'anno 2013. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente, neanche attraverso la sottoscrizione di quote associative, in favore di un singolo partito politico, somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100 mila euro ovvero al 5 per cento del totale dei proventi del partito medesimo quale risultante dal rendiconto di esercizio dell'anno 2013. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente, neanche attraverso la sottoscrizione di quote associative, a favore di ciascun partito e movimento politico, somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro l'anno.
  2-ter. Chiunque corrisponda e chiunque riceva erogazioni liberali o donazioni in violazione dei divieti previsti nel comma 2-bis è punito con una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo corrisposto e ricevuto illegalmente. Il partito o il movimento che non ottemperi al pagamento della eventuale sanzione non è ammesso ai benefici di cui all'articolo 10.
  2-quater. Sono ammessi i lasciti mortis causa.