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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.350. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
9.350.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente, neanche attraverso la sottoscrizione di quote associative, a favore di ciascun partito e movimento politico somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro l'anno.
  2-ter. Chiunque corrisponda e chiunque riceva erogazioni liberali o donazioni in violazione del divieto previsto nel comma 2-bis è punito con una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo corrisposto e ricevuto illegalmente. Il partito o il movimento che non ottemperi al pagamento della eventuale sanzione non è ammesso ai benefici di cui all'articolo 10.
  2-quater. Sono ammessi i lasciti mortis causa.