Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – Il divieto di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 si estende ai finanziamenti e ai contributi di carattere personale erogati da componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori delle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché delle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.