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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.700. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
8.700.
approvato

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: proprio simbolo aggiungere le seguenti:, anche ove integrato con il nome di un candidato,   Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 9 e 10 della presente legge, anche i partiti e movimenti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:
   a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
   b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreché si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 antecedentemente alla data del deposito del contrassegno.
   al comma 2:
    primo periodo, sostituire le parole:
di cui al comma 1 con le seguenti di cui ai commi 1 e 1-bis;
    terzo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 1-bis;
   aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sorto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui e comunque nel limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il valore complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.
  7. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 200.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del Codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici.
  8. I divieti di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 11 i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 6 e 7, non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 10 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 6 e 7 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.
  9. I divieti di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  10. Nei casi in cui al comma 1-bis, lettera a), del presente articolo il divieto di cui al comma 6 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sorto il cui simbolo sono stati eletti la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 6 ai partiti politici di nuova costituzione.
  11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 6 e 7 la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 10 della presente legge per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.
   sostituire la rubrica con la seguente: (Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria);
   all'articolo 17, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 8.

La Commissione