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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.51. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
8.51.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c)
i partiti, movimenti e associazioni con finalità politiche che non rispondono ai requisiti di cui alla lettera b) possono partecipare alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 10 della presente legge purché versino un deposito cauzionale di 50.000 euro. Il deposito è restituito solo nel caso in cui i suddetti partiti, movimenti e associazioni politiche raggiungano un numero di sottoscrittori non inferiore a 50.000;