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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.0400. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
7.0400.
approvato

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Parità di accesso alle cariche elettive). 1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale di candidati del sesso sottorappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.
  3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.
  4. A decorrere dall'anno 2014, è istituto un fondo cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente ripartite tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nella elezione di riferimento. Ai fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

ident. 7.0401.