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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.51. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
10.51.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle scelte espresse dai cittadini, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, la quota percentuale e l'ammontare complessivo da destinare a ciascun partito politico, movimento o associazione con finalità politiche.
  3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a ciascun partito, movimento o associazione con finalità politiche l'elenco dei cittadini, ripartito per località di residenza, che hanno sottoscritto per il partito, movimento o associazione.
  3-quater. L'erogazione avviene in unica soluzione entro il 31 marzo successivo.