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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.0400. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2013  [ apri ]
10.0400.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:
  Art. 10-bis.(Disposizioni per la comunicazione politica televisiva) – 1. Ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 hanno diritto ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivi, messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai fini della trasmissione di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici, di seguito denominati «messaggi».
  2. Gli oneri per l'ideazione e la produzione dei messaggi sono carico dei partiti politici interessati. I messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissione di ciascun messaggio non può, comunque, eccedere un minuto.
  3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per l'accesso e la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi, le modalità e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.