Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. – (Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti). – 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012, dopo le parole: «si avvalgono di» sono aggiunte le seguenti: «un revisore contabile iscritto all'albo o, in alternativa, di».
3. Le medesime disposizioni si applicano a tutte le articolazioni territoriali dei partiti a favore delle quali siano erogati, in qualsiasi forma, contributi annui superiori ai 50.000 euro.