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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.1. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2013  [ apri ]
6.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti e movimenti politici). – 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.
  2. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.