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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.0400. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/10/2013  [ apri ]
5.0400.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – 1. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito internet, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito.