Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. – (Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici). – 1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle proprie sedi regionali, nonché quelli delle fondazioni e associazioni i cui organi direttivi siano determinati in tutto o in parte da deliberati di partiti o movimenti politici.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. – (Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici). – 1. I partiti e movimenti politici redigono annualmente il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini, al fine di consentire anche la comparazione tra bilanci di partiti e movimenti politici diversi.
2. Nella redazione dei bilanci, i partiti e movimenti politici devono rendere pubblica e motivare qualsiasi transazione finanziaria con ragionevole accuratezza e riportare anche i singoli dati disaggregati.
3. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, nonché delle società partecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate ai singoli partiti e movimenti politici.