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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in Assemblea riferita al C. 1154-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/09/2013  [ apri ]
1.1.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I partiti, i movimenti, i gruppi politici e le fondazioni politiche sono beneficiari di forme di contribuzione volontaria privata agevolata alle condizioni previste dalla presente legge.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis.(Fondazioni politiche) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della presente legge si applicano altresì alle fondazioni costituite con atto pubblico e riconosciute come persone giuridiche private ai sensi del libro primo, titolo II, capo II del codice civile, che abbiano come scopo esclusivo una o più delle seguenti attività:
   a) studio e ricerca sui temi politici e istituzionali;
   b) pubblicistica ed editoriale di natura politica;
   c) formazione della classe dirigente politica a livello locale e centrale.

  2. Lo statuto delle fondazioni, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge.
  3. È condizione per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, il collegamento formale della fondazione con un partito o movimento politico, mediante un atto di riconoscimento rilasciato dal rappresentante legale del partito o del movimento. L'atto di riconoscimento del partito o movimento può essere rilasciato ad una sola fondazione politica.
  4. Le esenzioni e agevolazioni previste ordinariamente dalla legislazione vigente in favore delle fondazioni non si applicano alle fondazioni politiche.
  5. Il registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge prevede una apposita sezione per le fondazioni politiche.
  6. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, accedono ai benefici di cui all'articolo 8, lettera a) e 9, con le modalità e alle condizioni ivi specificate.
  7. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n.  2,
   all'articolo 4:
    al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Una apposita sezione è inoltre istituita per la registrazione delle fondazioni politiche di cui all'articolo 2-bis, per l'accesso alle erogazioni liberali di cui all'articolo 8, lettera a) e all'articolo 9 della presente legge.
    alla rubrica, sostituire la parola: politici con le seguenti:, movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.
    all'articolo 8, comma 1, alinea, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e le fondazioni politiche.
    sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: Disciplina del finanziamento dei partiti, movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.