Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – (Abolizione del rimborso per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento in favore dei partiti e movimenti politici). – 1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti.